Indennità e Liberatorie: Indicazioni Importanti

Indennità e Liberatorie: Indicazioni Importanti

In merito al punto 10.1.5 delle Disposizioni sul tesseramento 2025, relativamente al mancato pagamento dell'indennità di preparazione oppure del premio di formazione (articolo 10 delle Disposizioni medesime), in merito all'applicazione pratica della norma, proponiamo alcune importanti indicazioni circa gli adempimenti specifici da adottare nella contingenza del caso.

  1. Gli atleti, anche in ragione dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021, nell'anno di svincolo potranno tesserarsi con nuova società anche senza che sia intervenuto il previo pagamento dell'indennità di preparazione. La liberatoria pertanto non viene più richiesta al fine di autorizzane il trasferimento;
  2. È stato inserito un premio di formazione che consegue alla prima stipula di contratto di lavoro sportivo a beneficio delle società che hanno tesserato l'atleta nelle categorie cadetti e allievi; in questo caso le somme sono dovute dopo il deposito del contratto (che è obbligatorio); saranno gli uffici federali ad informare le società di cui sopra del deposito del primo contratto;
  3. La società "cedente" (nel caso dell'indennità di preparazione) che non riceve il pagamento dell'indennità di preparazione, dopo il 15° giorno dal tesseramento dell'atleta può inviare una formale messa in mora; La società che non riceve il premio di formazione dopo il 60° giorno dalla data della stipula del contratto dell’atleta può inviare una formale messa in mora (è stato pubblicato un facsimile sul sito federale, ma è sufficiente ci sia un chiaro sollecito di pagamento relativo all'indennità di preparazione e/o premio di formazione di uno specifico atleta); nella messa in mora dovrà essere indicato l'IBAN e concessi 10 giorni per il pagamento, inviando la comunicazione via pec, raccomandata a.r., ovvero qualsiasi mezzo che garantisca certezza di ricevimento (si consiglia la pec); la comunicazione dovrà necessariamente essere inviata per conoscenza anche alla FIDAL, possibilmente a mezzo PEC a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., ovvero via raccomandata a.r. presso la sede federale;
  4. L'avviso, inviato con mezzo tracciabile, contiene la richiesta di versamento sull'IBAN del creditore da effettuarsi entro il termine di 10 giorni;
  5. Qualora non avvenga il saldo nei dieci giorni successivi al giorno in cui la società di nuovo tesseramento ha ricevuto la richiesta, la società è tenuta a segnalarlo alla FIDAL (sempre con le modalità di cui sopra); la FIDAL procederà indicando alla società morosa che laddove non paghi entro il termine specifico del primo consiglio federale utile (da intendersi come non già fissato con ordine del giorno stabilito) verrà sottoposta a provvedimento di morosità e a indagine disciplinare; 
  6. Se ancora il debito non verrà assolto, sarà cura del Consiglio Federale stilare l'elenco delle società inadempienti per la dichiarazione di morosità e tutto ciò che ne consegue in termini regolamentari e statutari, nonché per segnalare l'illecito alla Procura Federale;
  7. In ogni caso, il tesseramento dell'atleta per la nuova società resterà valido;
  8. Per la società di nuovo tesseramento o di prima stipula del contratto di lavoro sportivo sarà possibile introdurre contenzioso in ordine a pretesi motivi di mancato pagamento; finché dura il contenzioso non sarà possibile procedere disciplinarmente e/o alla dichiarazione di morosità, ma deve rilevarsi come introdurre cause temerarie (ovverosia palesemente infondate e volte solo a prender tempo) costituisce attività scorretta e può determinare ulteriore provvedimento disciplinare (art. 23 Regolamento di Giustizia).

 

Foto di Davide Vaninetti